Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo III - Agibilità degli edifici
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire.

Capo II - Permesso di costruire



Sezione I - Nozione e caratteristiche



Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire. (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)


Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:


a) gli interventi di nuova costruzione;


b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;


c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.1


Le Regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.


Le Regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.


1 Lettera così modificata dal D.Lgs. n. 301/2002.