Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 59 (L) - Laboratori.

Art. 59 (L) - Laboratori. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)


Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:


a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;


b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);


b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;


b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.1


Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.


L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.


1 Lettere aggiunte dall'art. 5, comma 5, L. n. 166/2002.