Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori.

Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)


Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.


I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.


Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.