Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 95 (L) - Sanzioni penali.

Sezione III - Repressione delle violazioni



Art. 95 (L) - Sanzioni penali. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)


Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.