Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni penali. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.