Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi. (legge 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 5, 6, comma 1, 7, comma 1, e 8, comma 1)
Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.