Attività edilizia
Articoli:
Titolo II - Titoli abilitativi
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
§ 2. - Legge della regione Lazio 11 Agosto 2009 N. 21
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi.

Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi. (legge 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 5, 6, comma 1, 7, comma 1, e 8, comma 1)


Gli edifici possono essere costruiti con:


a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;


b) struttura a pannelli portanti;


c) struttura in muratura;


d) struttura in legname.


Ai fini di questo testo unico si considerano:


a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;


b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;


c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.