PARTE I - Realizzazione
Attività edilizia
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della Regione.


Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della Regione. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)


Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della Regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.