PARTE I - Realizzazione
Attività edilizia
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Art. 95 (L) - Sanzioni penali.


Sezione III - Repressione delle violazioni



Art. 95 (L) - Sanzioni penali. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)


Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.