PARTE I - Realizzazione
Attività edilizia
Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore.


Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)


Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.