PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 1998 N. 427

Art. 7. - Obbligo della fideiussione.


Art. 7. - Obbligo della fideiussione.


Il venditore non avente forma giuridica di società di capitali ovvero con capitale sociale versato inferiore a € 5.164.568,99 e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato é obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.


Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.


Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.


Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva escussione del venditore.1


1 Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. b), L. 29 marzo 2001, n. 135.