Art. 4. - Obblighi specifici del venditore.
Il venditore utilizza il termine “multiproprietà” nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto é un diritto reale.
La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.