Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 126 - Parapetti.


Art. 126 - Parapetti.


Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di m. 2, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.