Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive.


Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive.


Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.


Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.