Art.
70 - Requisiti di sicurezza.
Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
Si
considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le
attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del
decreto
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell'articolo
28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Qualora
gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni
ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
accertino che una attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei
lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio
ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta
non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale
caso le procedure previste dagli articoli 20
e 21
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.