Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname-Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali.


Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname


Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali.


Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.