Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza.


I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.


I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.


L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.


La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.


Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.


I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.