Sicurezza nei luoghi di lavoro
Articoli:
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature.


Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature.


Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.


Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.