Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 138 - Norme particolari.


Art. 138 - Norme particolari.


Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.


È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a cm. 30.


È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.


È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.


Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:


a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;


b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a cm. 95 rispetto al piano di calpestio;


c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a cm. 15 rispetto al piano di calpestio;


d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.