Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione.
Fermo restando l'obbligo del non
superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante
l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di
lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.