Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione.
I valori limite di esposizione e i
valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera
al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
Laddove
a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività
lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è
possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.