Sicurezza nei luoghi di lavoro
Articoli:
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 110 - Luoghi di transito.


Art. 110 - Luoghi di transito.


Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.