Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.
Nei lavori in quota qualora non siano
state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all'articolo
111, comma 1,
lettera a),
è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a m. 1,5 o, in presenza di dissipatore di energia a m. 4.
Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.