Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.


Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.


Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:


a) assorbitori di energia;


b) connettori;


c) dispositivo di ancoraggio;


d) cordini;


e) dispositivi retrattili;


f) guide o linee vita flessibili;


g) guide o linee vita rigide;


h) imbracature.


Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a m. 1,5 o, in presenza di dissipatore di energia a m. 4.


Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.


Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.