Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Titolo II - Luoghi di lavoro-Capo I - Disposizioni generali-Art. 62 - Definizioni.

Titolo II - Luoghi di lavoro



Capo I - Disposizioni generali



Art. 62 - Definizioni.


Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:


a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;


b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.


Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:


a) ai mezzi di trasporto;


b) ai cantieri temporanei o mobili;


c) alle industrie estrattive;


d) ai pescherecci.