Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione.


Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione.


Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:


1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;


2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.


b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:


1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;


2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.


Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.