Titolo V -
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 161 - Campo di applicazione.
Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.