Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Sezione VII - Costruzioni edilizie-Art. 141 - Strutture speciali.

Sezione VII - Costruzioni edilizie



Art. 141 - Strutture speciali.


Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.