Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 135 - Marchio del fabbricante.


Art. 135 - Marchio del fabbricante.


Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.