Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 149 - Paratoie e cassoni.


Art. 149 - Paratoie e cassoni.


Paratoie e cassoni devono essere:


a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.


La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.


Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.