Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento.


Art. 155 - Demolizione per rovesciamento.


Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a m. 5 può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.


La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.


Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.


Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a m. 3, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.


Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.