Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.


Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.