Art. 133 - Progetto.
I ponteggi di altezza superiore a m.
20 e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono
disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i
relativi schemi di impiego, nonché le altre opere
provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di
notevole importanza e complessità in rapporto alle loro
dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un
progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.