Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 106 - Attività escluse.

Art. 106 - Attività escluse.


Le disposizioni del presente capo non si applicano:


a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;


b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;


c) ai lavori svolti in mare.