DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 126 - Parapetti.
Art.
126 - Parapetti.
Gli impalcati e ponti di servizio, le
passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di m.
2, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto
parapetto e in buono stato di conservazione.