PARTE III - La Gestione
Sicurezza nei luoghi di lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

Art. 126 - Parapetti.



Art. 126 - Parapetti.


Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di m. 2, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.