Sicurezza nei luoghi di lavoro
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69 - Definizioni.

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale



Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro



Art. 69 - Definizioni.


Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:


a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.