Art. 6 - Disposizioni finali.
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.
La validità massima
dell'attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, é
confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti
per le operazioni di controllo di efficienza energetica, comprese le
eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di
climatizzazione asserviti agli
edifici, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle
predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui é prevista la
prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo
di efficienza energetica.
Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica.
Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo l'attestato di certificazione energetica é aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1. delle Linee guida di cui all'art. 3.
Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati sono modificate e integrate con la medesima procedura.