Risparmio energetico
Articoli:
§ 1. - LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
§ 2. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 15 FEBBRAIO 1992 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27 LUGLIO 2005 (Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 4, commi 1 e 2, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in m
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
§ 7. - DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006 N. 311
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 APRILE 2009 N. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a e b, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energet
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 GIUGNO 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
Parte I - Attività edilizia Titolo I - Disposizioni generali Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici Art. 122 - (L) Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25).

(omissis)

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Parte I - Attività edilizia



Titolo I - Disposizioni generali



Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici



Art. 122 - (L) Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25).


Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché, mediante il disposto dell’articolo 129, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.


Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall’articolo 3, comma 1, del presente testo unico.