Art.
2 -
Definizioni.
Ai
fini del presente decreto si definisce:
a)
“edificio” è un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli
impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo
interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un
intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate
per essere utilizzate come unità immobiliari a sé
stanti;
b)
“edificio di nuova costruzione” è un edificio per il quale
la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività,
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
c)
“prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di
un edificio” è la quantità annua di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,
compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e
l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più
descrittori che tengono conto della coibentazione, delle
caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e
della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione
al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di
sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori,
compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il
fabbisogno energetico;
d)
“attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell'edificio” è il documento redatto nel rispetto delle
norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione
energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici
caratteristici dell'edificio;
e)
“cogenerazione” è la produzione e l'utilizzo simultanei di
energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai
combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi
di efficienza energetica;
f)
“sistema di condizionamento d'aria” è il complesso di
tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria,
attraverso il quale la temperatura è controllata o può
essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo
della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;
g)
“generatore di calore o caldaia” è il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore
il calore prodotto dalla combustione;
h)
“potenza termica utile di un generatore di calore” è la
quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al
fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il
kW;
i)
“pompa di calore” è un dispositivo o un impianto che
sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a
bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura
controllata;
l)
“valori nominali delle potenze e dei rendimenti” sono i valori di
potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.