Art.
15 -
Sanzioni.
Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.1
Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.2
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.3
Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5.000 euro.4
Il
proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto
stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
L'operatore
incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto
stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000
euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
Il
costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui
all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000
euro.
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo.5 La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente.6
In
caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il
contratto è nullo. La nullità può essere fatta
valere solo dal conduttore.
1 Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
2 Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
3 Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
4 Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
5 La L. 6 agosto 2008 n. 133, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, all’art. 35, comma 2-bis, ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore, l'attestato di certificazione energetica (obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, mentre, con lo stesso art. 35, sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'art. 15 D.Lgs. n. 192/2005, concernenti le relative sanzioni); peraltro, dall’entrata in vigore della nuova legge, è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005.
6 Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.