Art.
1 -
Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali.
Sono
ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 29 della legge
9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e
dagli enti di cui alla lettera c)
del comma 1 dell’art. 87 del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e destinati a edifici o unità immobiliari
esistenti adibiti a uso di civile abitazione, e comunque diversi da
quelli di cui all’art. 40 dello stesso Testo unico, rientranti nel
seguente elenco:
a)
opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un
contenimento del fabbisogno energetico necessario per la
climatizzazione di almeno il 10 per cento purché realizzate
con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9
gennaio 1991, n. 10;
b)
opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi
termovettori;
c)
impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria
utilizzanti pannelli solari piani;
d)
impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente
e/o produzione di acqua calda sanitaria;
e)
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
f)
generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un
rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per
cento;
g)
generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di
trasformazione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti
vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un
rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70 per
cento;
h)
apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e
calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del
combustibile non sia inferiore al 70 per cento;
i)
apparecchiature di regolazione automatica della temperatura
dell’aria, all’interno delle singole unità immobiliari o
dei singoli ambienti, purché in quest’ultimo caso, applicati
almeno al 70 per cento degli ambienti costituenti l’unità
immobiliare;
l)
apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia
termica fornita alle singole unità immobiliari;
m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
n)
sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a
combustibile;
o)
sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50
Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per
vano dell’unità immobiliare.
Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonché gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.