Risparmio energetico
Articoli:
§ 1. - LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
§ 2. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 15 FEBBRAIO 1992 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici)
§ 3. - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 13 DICEMBRE 1993 N. 231/F
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27 LUGLIO 2005 (Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 4, commi 1 e 2, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in m
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
§ 7. - DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006 N. 311
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 APRILE 2009 N. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a e b, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energet
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 GIUGNO 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
Art. 2 - Spese deducibili.

Art. 2 - Spese deducibili.


Sono deducibili, nei limiti previsti dall’art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le spese, documentate come previsto dall’art. 3, relative all’acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.


Fermi restando i limiti complessivi di deducibilità richiamati al comma 1, sono altresì deducibili le spese relative all’installazione, documentate come previsto dall’art. 3, entro i limiti specifici di seguito indicati:


- opere di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b): due volte l’importo relativo all’acquisto di apparecchiature, materiali e componenti;


- opere di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d), i), l), m), n): 50% dell’importo relativo all’acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.


Non sono deducibili gli eventuali costi relativi all’installazione per opere di cui all’art. 1, comma 1, lettere e), f), g), h), o).


Le spese relative alla dichiarazione del professionista richiesta dal comma 2 dell’art. 3 sono deducibili entro il limite di importo pari al 10% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e impianti; inoltre entro l’identico limite di importo possono essere dedotte le spese per l’eventuale diagnosi energetica che ha determinato interventi previsti nel presente decreto.


Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere dedotte nel loro importo al netto dell’IVA.