Art.
31 -
Esercizio e manutenzione degli impianti.
Durante
l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che
se ne assume la responsabilità, deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.1
I
comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti.
I
contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli
impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto
con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi
si applica l'art. 1339 del codice civile.
1 Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.