Art.
10 -
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale.
Il
Ministero delle attività produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza
ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di
attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e
proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
In
particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle seguenti attività:
a)
raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli
usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala
regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei
suoi livelli prestazionali di riferimento;
b)
monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale
vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche
inerenti;
c)
valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della
legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri
posti a loro carico e servizi resi;
d)
valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di
settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di
costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di
produzione e di installazione e manutenzione di impianti di
climatizzazione;
e)
studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e
regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che
impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f)
studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta
di energia del settore civile;
g)
analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali
dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove
tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e
demolizione;
h)
proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico
della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente
dell'energia nel settore civile.
I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.