Risparmio energetico
Articoli:
§ 1. - LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
§ 2. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 15 FEBBRAIO 1992 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
Art. 3 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Art. 3 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.


Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee guida.


Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.


Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.


Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui all'art. 4.


Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale avvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'art. 4.