Art.
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Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
Il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in
comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26, il progetto delle
opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni della presente legge.
Nel
caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non
sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il
sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'art. 34,
ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato1
Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'art. 33.2
La
seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal
comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere
consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha
titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di
questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili
della conservazione di tale documentazione in cantiere .
1 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.
2 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.