L'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prescrive fra l'altro che il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in
comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge, il
progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e relativi impianti termici.
Tali
prescrizioni sono in misura determinante contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per
la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici (supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta
Ufficiale
n. 242 del 14 ottobre 1993).
Questo
Ministero ha emanato in data odierna apposito decreto ai sensi del
comma 3 del citato art. 28, per determinare le modalità di
compilazione della relazione tecnica di cui sopra e ritiene opportuno
fornire, con la presente circolare, alcuni chiarimenti interpretativi
in merito all'applicazione delle disposizioni cui fa riferimento il
predetto decreto.
Art.
1 - Finalità.
Preliminarmente
si fa presente di ritenere che la ratio
delle disposizioni in questione sia di introdurre (ovvero estendere e
rafforzare rispetto alle norme vigenti) un obbligo di progettazione
per le opere aventi rilievo per il contenimento dei consumi di
energia degli edifici ed un connesso obbligo di redazione di
un'apposita relazione tecnica attestante che tali opere sono state
progettate nel rispetto delle prescrizioni della legge e dei relativi
regolamenti di attuazione.
Il
deposito presso gli uffici comunali del progetto e della relazione è
finalizzato a consentire agli organi preposti di verificare tale
rispondenza anche in fase di realizzazione delle opere stesse.
Art.
2 - Campo di applicazione.
L'art.
28 della legge n. 10/1991 individua genericamente come ambito di
applicazione della disposizione le “opere di cui agli artt. 25 e
26” della medesima legge. Gli articoli richiamati tuttavia non
contengono alcuna dettagliata individuazione di opere, ma solo alcuni
riferimenti da cui può ricavarsi qualche utile indicazione al
riguardo.
L'art.
25, in particolare, individua come ambito di applicazione dell'intero
titolo II della legge n. 10/1991, in cui è compreso anche
l'art. 28, “i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso”, evidenziando la necessità
di graduare l'applicazione delle disposizioni in questione per quanto
concerne gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L'art.
26, fa altresì generico riferimento ai “nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni”, agli “interventi in
parti comuni di edifici”, alla progettazione di “edifici .. e
impianti non di processo ad essi associati”, accomunando tali opere
in relazione alla finalizzazione al contenimento dei consumi di
energia degli edifici.
Questo
Ministero, pertanto, ritenendo che la norma debba essere applicata,
con la necessaria gradualità, esclusivamente alle opere che
hanno rilievo ai fini del contenimento dei consumi di energia degli
edifici, ha individuato schemi di relazione tecnica per le opere
relative alle strutture edilizie esterne, alle strutture interne di
separazione tra alloggi o unità immobiliari confinanti ed agli
impianti termici, nel caso di edifici di nuova costruzione o di
ristrutturazione di edifici esistenti, nonché per
l'installazione o ristrutturazione degli impianti termici in edifici
esistenti.
Fra
gli interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria degli
impianti, invece, in relazione ai suesposti principi, questo
Ministero ha ritenuto di predisporre un modello tipo di relazione
tecnica solo per la sostituzione dei generatori di calore.
Nel
caso della sostituzione dei generatori di calore, infatti, una
progettazione, sia pure semplificata è di fatto resa
necessaria già dalla prescrizione di cui all'art. 5, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
secondo cui il dimensionamento di tali generatori, indipendentemente
dalla loro taglia, comporta una verifica del “rendimento di
generazione medio stagionale”, requisito prestazionale che
garantisce, nella condizione di effettivo esercizio dell'impianto, il
trasferimento di una certa quota dell'energia contenuta nel
combustibile al fluido termovettore in uscita dal generatore.
Peraltro
il predetto modello tipo di relazione è riferito alla
sostituzione dei generatori di potenza nominale superiore a 35 kW.
Per
i generatori di taglia inferiore, tipicamente monofamiliari ed
alimentari a gas, infatti, la redazione di una relazione tecnica
secondo tale modello costituirebbe un onere eccessivo, oltre che per
i cittadini interessati, anche per le autorità locali
competenti, in relazione all'elevato numero di pratiche da gestire ed
in considerazione della possibilità di acquisire informazioni
per il censimento di tali generatori direttamente dalle società
distributrici del gas. Si rimette pertanto alle competenti autorità
locali ogni determinazione circa i casi in cui, tenuto conto dello
spirito e della lettera delle norme in argomento, la presentazione
della relazione tecnica sia da ritenere comunque necessaria anche per
la sostituzione di generatori di potenza nominale pari o inferiore ai
35 kW, ancorché con modalità semplificate che ne
restringano comunque il contenuto ai soli elementi identificativi
dell'impianto e del generatore installato nonché alla
dichiarazione finale di rispondenza alle prescrizioni della legge.
Art.
3 - Deposito della relazione.
Quanto
alla prescrizione inerente il deposito in comune della relazione
tecnica in argomento “insieme alla denuncia dell'inizio dei
lavori”, si ritiene che il legislatore abbia inteso fare
riferimento alla comunicazione di inizio lavori già prescritta
in determinati casi dalle vigenti norme in materia di concessioni o
autorizzazioni edilizie. Pertanto, per gli eventuali casi in cui tale
comunicazione di inizio lavori non debba obbligatoriamente essere
effettuata, la disposizione di cui all'art. 28 della legge 10 può
essere ragionevolmente interpretata come finalizzata solo
all'individuazione di un termine ultimo per la presentazione della
predetta relazione tecnica in data comunque anteriore all'inizio dei
lavori.
Nè si ritiene che i comuni possano respingere una relazione eventualmente depositata in data anteriore, ad esempio unitamente alla richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia, sempreché tale relazione ed i relativi elaborati progettuali contengano già tutti gli elementi, anche di dettaglio, di cui al relativo modello tipo di relazione.
Art.
4 - Attestazione di avvenuto deposito.
Ai
sensi del comma 5 del citato art. 28, la seconda copia della
relazione e della connessa documentazione progettuale deve essere
restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, ai
fini della conservazione in cantiere.
Il
rilascio di tale attestazione di deposito non presuppone,
evidentemente, alcuna verifica o “approvazione” da parte degli
uffici comunali circa la rispondenza del progetto alle prescrizioni
della legge. Ne consegue che la restituzione agli interessati di
copia della relazione presentata avverrà di norma
immediatamente, senza che ciò pregiudichi in alcun modo
l'esercizio successivo da parte del comune di ogni opportuna verifica
ai sensi dell'art. 33 della legge n. 10/1991, sia in merito alla
rispondenza del progetto e della relazione alle prescrizioni di
legge, sia riguardo la conformità delle opere rispetto alla
documentazione depositata.
Art.
5 - Deposito del progetto.
Ancorché
la disposizione prescriva che la relazione tecnica in questione sia
depositata a corredo del progetto delle opere relative, tenuto conto
dei principi generali in materia di semplificazione ed efficacia
dell'azione amministrativa, deve ritenersi che non sia necessario il
deposito presso gli uffici comunali di ulteriori copie del progetto
quando lo stesso sia stato già presentato in fasi anteriori
della procedura concessoria od autorizzatoria.
Viceversa
può ritenersi che, ove il deposito del progetto derivi
esclusivamente dalla disposizione in questione, le amministrazioni
comunali che abbiano insuperabili problemi di archiviazione e
gestione di tale documentazione cartacea possano, nelle loro autonome
determinazioni, individuare forme di deposito compatibili con tali
difficoltà, sempreché risultino garantite le esigenze
connesse agli eventuali controlli da effettuare ai sensi dell'art.
33, comma 1, della medesima legge n. 10.
Ciò
tenuto conto, da un lato, delle predette difficoltà di
archiviazione e conservazione, da parte delle amministrazioni
comunali, di elaborati progettuali di dettaglio spesso di volume
considerevole e, dall'altro, della circostanza che di norma gli
elementi di informazione ed i dati e documenti prescritti come
contenuto della relazione tecnica risultano più che
sufficienti per l'ordinaria attività di verifica del rispetto
delle norme in materia di contenimento dei consumi di energia negli
edifici.
Art.
6 - Contenuto della relazione.
Al
fine di agevolare, da un lato, la compilazione da parte del
progettista, dall'altro, l'esame da parte dell'amministrazione
comunale, le modalità di compilazione della relazione tecnica
sono state determinate secondo impostazioni standardizzate,
differenziate per tipologie di opere e con grado di complessità
proporzionato all'importanza dell'opera stessa.
In
particolare, sono stati approvati tre distinti modelli per le opere
attinenti, rispettivamente:
-
gli edifici di nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici;
-
l'installazione o la ristrutturazione di impianti termici in edifici
esistenti;
-
la sostituzione di generatori di calore con valore nominale della
potenza termica utile superiore a 35 kW.
Detti
modelli, peraltro, in relazione alle predette esigenze di
standardizzazione, fanno riferimento alle tipologie progettuali di
maggiore diffusione e tengono conto dell'attuale stato delle norme di
attuazione della legge n. 10/1991 e delle connesse norme e regole
tecniche.
Conseguentemente,
nel caso di impianti termici con funzione di climatizzazione
estate-inverno, la relazione e la relativa documentazione si
discosteranno, per quanto necessario, dai modelli approvati con il
predetto decreto ministeriale. Ciò vale parimenti per impianti
termici utilizzanti sistemi ed apparecchiature le cui caratteristiche
e prestazioni non siano specificamente fissate dal regolamento
approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
412/1993, quali, ad esempio: pompe di calore, sistemi cogenerativi di
energia elettrica e termica, pannelli solari per riscaldamento
ambienti e produzione di acqua calda sanitaria.
Analogamente
alla relazione potranno e dovranno essere apportati i necessari
adattamenti a seconda che, al momento del deposito della stessa,
siano o meno entrate in vigore tutte le disposizioni introdotte dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, in tema
di progettazione degli impianti termici, nonché dai
regolamenti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 10/1991,
ancora da emanare, in tema di progettazione dell'involucro edilizio.
Si
richiama, infine, l'attenzione sulla necessità che nella
progettazione siano rispettati (e nella relazione tecnica ne sarà
implicitamente data attestazione) i criteri fissati nelle norme UNI
che, alla data di deposito della relazione, risultino emanate in base
al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993, anche quando ciò non sia
esplicitamente indicato nei modelli di relazione allegati al predetto
decreto ministeriale.
Art.
7 - Sottoscrizione della relazione.
Le
metodologie di progettazione indicate nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 412/1993 concepiscono il sistema
edificio-impianto termico come un'unica “macchina” alla quale
sono richieste particolari prestazioni: pertanto, costituisce
esigenza fondamentale che la progettazione architettonica-strutturale
e la progettazione termotecnica-impiantistica procedano di pari passo
ed in maniera integrata, dall'elaborazione preliminare del progetto
sino alla definizione degli elaborati esecutivi.
Tale
esigenza peraltro deve essere salvaguardata di fatto e prescinde
dalla sottoscrizione della relazione tecnica che la legge prevede sia
apposta “dal progettista o dai progettisti”, nel rispetto
naturalmente dei limiti di competenza previsti per ciascuna categoria
di professionisti secondo l'ordinamento vigente.
Pertanto,
in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i
cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che,
nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la
possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la
relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche
relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che
abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli artt. 25 e 26
della legge n. 10/1991, e cioè dell'impianto termico e
dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza
delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute
nelle relazioni stesse.
Art.
8 - Varianti in corso d'opera.
Nel
caso di modifiche o varianti in corso d'opera che comportino
variazioni dei dati di progetto attestati nella relazione tecnica, si
ritiene che il proprietario o chi ne ha titolo debba depositare in
comune, antecedentemente all'inizio dei lavori relativi alle
modifiche o varianti stesse, una relazione tecnica aggiuntiva,
parimenti firmata dal progettista o dai progettisti, nella quale
siano evidenziate sinteticamente le modifiche o varianti apportate ed
attestati i dati e le condizioni variate rispetto alla relazione
tecnica antecedentemente depositata.
Art.
9 - Entrata in vigore.
Ai
sensi dell'art. 37, comma 2, della legge n. 10/1991, i decreti
ministeriali di cui al titolo II di detta legge, fra i quali è
compreso il decreto di approvazione dei modelli tipo di relazione
tecnica, entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni
dopo tale termine di entrata in vigore.
Fino a tale data, poiché l'obbligo di relazione sussiste già per effetto dell'art. 28 della legge n. 10/1991 a prescindere dalla determinazione delle modalità di compilazione della relativa documentazione, si ritiene che i comuni debbano accettare le relazioni tecniche che rispondano sostanzialmente alla prescrizione di legge, ancorché siano ancora compilate secondo le modalità a suo tempo stabilite dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, in quanto compatibili.