Risparmio energetico
Articoli:
§ 1. - LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
§ 2. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 15 FEBBRAIO 1992 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27 LUGLIO 2005 (Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 4, commi 1 e 2, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in m
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
§ 7. - DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006 N. 311
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 APRILE 2009 N. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a e b, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energet
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 GIUGNO 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
(Articolo 28 della legge n. 10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento)



L'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prescrive fra l'altro che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.


Tali prescrizioni sono in misura determinante contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici (supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993).


Questo Ministero ha emanato in data odierna apposito decreto ai sensi del comma 3 del citato art. 28, per determinare le modalità di compilazione della relazione tecnica di cui sopra e ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, alcuni chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione delle disposizioni cui fa riferimento il predetto decreto.



Art. 1 - Finalità.


Preliminarmente si fa presente di ritenere che la ratio delle disposizioni in questione sia di introdurre (ovvero estendere e rafforzare rispetto alle norme vigenti) un obbligo di progettazione per le opere aventi rilievo per il contenimento dei consumi di energia degli edifici ed un connesso obbligo di redazione di un'apposita relazione tecnica attestante che tali opere sono state progettate nel rispetto delle prescrizioni della legge e dei relativi regolamenti di attuazione.


Il deposito presso gli uffici comunali del progetto e della relazione è finalizzato a consentire agli organi preposti di verificare tale rispondenza anche in fase di realizzazione delle opere stesse.



Art. 2 - Campo di applicazione.


L'art. 28 della legge n. 10/1991 individua genericamente come ambito di applicazione della disposizione le “opere di cui agli artt. 25 e 26” della medesima legge. Gli articoli richiamati tuttavia non contengono alcuna dettagliata individuazione di opere, ma solo alcuni riferimenti da cui può ricavarsi qualche utile indicazione al riguardo.


L'art. 25, in particolare, individua come ambito di applicazione dell'intero titolo II della legge n. 10/1991, in cui è compreso anche l'art. 28, “i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso”, evidenziando la necessità di graduare l'applicazione delle disposizioni in questione per quanto concerne gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.


L'art. 26, fa altresì generico riferimento ai “nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni”, agli “interventi in parti comuni di edifici”, alla progettazione di “edifici .. e impianti non di processo ad essi associati”, accomunando tali opere in relazione alla finalizzazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici.


Questo Ministero, pertanto, ritenendo che la norma debba essere applicata, con la necessaria gradualità, esclusivamente alle opere che hanno rilievo ai fini del contenimento dei consumi di energia degli edifici, ha individuato schemi di relazione tecnica per le opere relative alle strutture edilizie esterne, alle strutture interne di separazione tra alloggi o unità immobiliari confinanti ed agli impianti termici, nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici esistenti, nonché per l'installazione o ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti.


Fra gli interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria degli impianti, invece, in relazione ai suesposti principi, questo Ministero ha ritenuto di predisporre un modello tipo di relazione tecnica solo per la sostituzione dei generatori di calore.


Nel caso della sostituzione dei generatori di calore, infatti, una progettazione, sia pure semplificata è di fatto resa necessaria già dalla prescrizione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, secondo cui il dimensionamento di tali generatori, indipendentemente dalla loro taglia, comporta una verifica del “rendimento di generazione medio stagionale”, requisito prestazionale che garantisce, nella condizione di effettivo esercizio dell'impianto, il trasferimento di una certa quota dell'energia contenuta nel combustibile al fluido termovettore in uscita dal generatore.


Peraltro il predetto modello tipo di relazione è riferito alla sostituzione dei generatori di potenza nominale superiore a 35 kW.


Per i generatori di taglia inferiore, tipicamente monofamiliari ed alimentari a gas, infatti, la redazione di una relazione tecnica secondo tale modello costituirebbe un onere eccessivo, oltre che per i cittadini interessati, anche per le autorità locali competenti, in relazione all'elevato numero di pratiche da gestire ed in considerazione della possibilità di acquisire informazioni per il censimento di tali generatori direttamente dalle società distributrici del gas. Si rimette pertanto alle competenti autorità locali ogni determinazione circa i casi in cui, tenuto conto dello spirito e della lettera delle norme in argomento, la presentazione della relazione tecnica sia da ritenere comunque necessaria anche per la sostituzione di generatori di potenza nominale pari o inferiore ai 35 kW, ancorché con modalità semplificate che ne restringano comunque il contenuto ai soli elementi identificativi dell'impianto e del generatore installato nonché alla dichiarazione finale di rispondenza alle prescrizioni della legge.



Art. 3 - Deposito della relazione.


Quanto alla prescrizione inerente il deposito in comune della relazione tecnica in argomento “insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori”, si ritiene che il legislatore abbia inteso fare riferimento alla comunicazione di inizio lavori già prescritta in determinati casi dalle vigenti norme in materia di concessioni o autorizzazioni edilizie. Pertanto, per gli eventuali casi in cui tale comunicazione di inizio lavori non debba obbligatoriamente essere effettuata, la disposizione di cui all'art. 28 della legge 10 può essere ragionevolmente interpretata come finalizzata solo all'individuazione di un termine ultimo per la presentazione della predetta relazione tecnica in data comunque anteriore all'inizio dei lavori.


Nè si ritiene che i comuni possano respingere una relazione eventualmente depositata in data anteriore, ad esempio unitamente alla richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia, sempreché tale relazione ed i relativi elaborati progettuali contengano già tutti gli elementi, anche di dettaglio, di cui al relativo modello tipo di relazione.



Art. 4 - Attestazione di avvenuto deposito.


Ai sensi del comma 5 del citato art. 28, la seconda copia della relazione e della connessa documentazione progettuale deve essere restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini della conservazione in cantiere.


Il rilascio di tale attestazione di deposito non presuppone, evidentemente, alcuna verifica o “approvazione” da parte degli uffici comunali circa la rispondenza del progetto alle prescrizioni della legge. Ne consegue che la restituzione agli interessati di copia della relazione presentata avverrà di norma immediatamente, senza che ciò pregiudichi in alcun modo l'esercizio successivo da parte del comune di ogni opportuna verifica ai sensi dell'art. 33 della legge n. 10/1991, sia in merito alla rispondenza del progetto e della relazione alle prescrizioni di legge, sia riguardo la conformità delle opere rispetto alla documentazione depositata.



Art. 5 - Deposito del progetto.


Ancorché la disposizione prescriva che la relazione tecnica in questione sia depositata a corredo del progetto delle opere relative, tenuto conto dei principi generali in materia di semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa, deve ritenersi che non sia necessario il deposito presso gli uffici comunali di ulteriori copie del progetto quando lo stesso sia stato già presentato in fasi anteriori della procedura concessoria od autorizzatoria.


Viceversa può ritenersi che, ove il deposito del progetto derivi esclusivamente dalla disposizione in questione, le amministrazioni comunali che abbiano insuperabili problemi di archiviazione e gestione di tale documentazione cartacea possano, nelle loro autonome determinazioni, individuare forme di deposito compatibili con tali difficoltà, sempreché risultino garantite le esigenze connesse agli eventuali controlli da effettuare ai sensi dell'art. 33, comma 1, della medesima legge n. 10.


Ciò tenuto conto, da un lato, delle predette difficoltà di archiviazione e conservazione, da parte delle amministrazioni comunali, di elaborati progettuali di dettaglio spesso di volume considerevole e, dall'altro, della circostanza che di norma gli elementi di informazione ed i dati e documenti prescritti come contenuto della relazione tecnica risultano più che sufficienti per l'ordinaria attività di verifica del rispetto delle norme in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici.



Art. 6 - Contenuto della relazione.


Al fine di agevolare, da un lato, la compilazione da parte del progettista, dall'altro, l'esame da parte dell'amministrazione comunale, le modalità di compilazione della relazione tecnica sono state determinate secondo impostazioni standardizzate, differenziate per tipologie di opere e con grado di complessità proporzionato all'importanza dell'opera stessa.


In particolare, sono stati approvati tre distinti modelli per le opere attinenti, rispettivamente:


- gli edifici di nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici;


- l'installazione o la ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti;


- la sostituzione di generatori di calore con valore nominale della potenza termica utile superiore a 35 kW.


Detti modelli, peraltro, in relazione alle predette esigenze di standardizzazione, fanno riferimento alle tipologie progettuali di maggiore diffusione e tengono conto dell'attuale stato delle norme di attuazione della legge n. 10/1991 e delle connesse norme e regole tecniche.


Conseguentemente, nel caso di impianti termici con funzione di climatizzazione estate-inverno, la relazione e la relativa documentazione si discosteranno, per quanto necessario, dai modelli approvati con il predetto decreto ministeriale. Ciò vale parimenti per impianti termici utilizzanti sistemi ed apparecchiature le cui caratteristiche e prestazioni non siano specificamente fissate dal regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, quali, ad esempio: pompe di calore, sistemi cogenerativi di energia elettrica e termica, pannelli solari per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria.


Analogamente alla relazione potranno e dovranno essere apportati i necessari adattamenti a seconda che, al momento del deposito della stessa, siano o meno entrate in vigore tutte le disposizioni introdotte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, in tema di progettazione degli impianti termici, nonché dai regolamenti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 10/1991, ancora da emanare, in tema di progettazione dell'involucro edilizio.


Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità che nella progettazione siano rispettati (e nella relazione tecnica ne sarà implicitamente data attestazione) i criteri fissati nelle norme UNI che, alla data di deposito della relazione, risultino emanate in base al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, anche quando ciò non sia esplicitamente indicato nei modelli di relazione allegati al predetto decreto ministeriale.



Art. 7 - Sottoscrizione della relazione.


Le metodologie di progettazione indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 concepiscono il sistema edificio-impianto termico come un'unica “macchina” alla quale sono richieste particolari prestazioni: pertanto, costituisce esigenza fondamentale che la progettazione architettonica-strutturale e la progettazione termotecnica-impiantistica procedano di pari passo ed in maniera integrata, dall'elaborazione preliminare del progetto sino alla definizione degli elaborati esecutivi.


Tale esigenza peraltro deve essere salvaguardata di fatto e prescinde dalla sottoscrizione della relazione tecnica che la legge prevede sia apposta “dal progettista o dai progettisti”, nel rispetto naturalmente dei limiti di competenza previsti per ciascuna categoria di professionisti secondo l'ordinamento vigente.


Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli artt. 25 e 26 della legge n. 10/1991, e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse.



Art. 8 - Varianti in corso d'opera.


Nel caso di modifiche o varianti in corso d'opera che comportino variazioni dei dati di progetto attestati nella relazione tecnica, si ritiene che il proprietario o chi ne ha titolo debba depositare in comune, antecedentemente all'inizio dei lavori relativi alle modifiche o varianti stesse, una relazione tecnica aggiuntiva, parimenti firmata dal progettista o dai progettisti, nella quale siano evidenziate sinteticamente le modifiche o varianti apportate ed attestati i dati e le condizioni variate rispetto alla relazione tecnica antecedentemente depositata.



Art. 9 - Entrata in vigore.


Ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge n. 10/1991, i decreti ministeriali di cui al titolo II di detta legge, fra i quali è compreso il decreto di approvazione dei modelli tipo di relazione tecnica, entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.


Fino a tale data, poiché l'obbligo di relazione sussiste già per effetto dell'art. 28 della legge n. 10/1991 a prescindere dalla determinazione delle modalità di compilazione della relativa documentazione, si ritiene che i comuni debbano accettare le relazioni tecniche che rispondano sostanzialmente alla prescrizione di legge, ancorché siano ancora compilate secondo le modalità a suo tempo stabilite dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, in quanto compatibili.