Risparmio energetico
Articoli:
§ 1. - LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
§ 2. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 15 FEBBRAIO 1992 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27 LUGLIO 2005 (Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 4, commi 1 e 2, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in m
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
§ 7. - DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006 N. 311
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 APRILE 2009 N. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a e b, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energet
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 GIUGNO 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
Art. 128 - (L) Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30).

Art. 128 - (L) Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30).


Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l’altro i soggetti abilitati alla certificazione.


Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.


Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove è ubicato l’edificio la certificazione energetica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.


L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.