Risparmio energetico
Articoli:
§ 1. - LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
§ 2. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 15 FEBBRAIO 1992 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
§ 7. - DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006 N. 311
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 APRILE 2009 N. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a e b, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energet
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 GIUGNO 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
Art. 7 - Misure di contenimento dei consumi di energia estivi.

Art. 7 - Misure di contenimento dei consumi di energia estivi.


Obiettivo principale del contenimento di consumi energetici nel periodo estivo è il mantenimento di temperature interne, in assenza di impianto di climatizzazione, tali da evitare, o ridurre quanto più possibile, il ricorso a impianti di climatizzazione. In tal senso la corretta progettazione dell'involucro costituisce elemento passivo di garanzia del comfort interno estivo.


L'inerzia termica dell'edificio nel suo complesso, la ventilazione delle coperture e delle facciate, ecc. favoriscono il controllo del surriscaldamento estivo senza necessità di equilibrare le scelte con altre esigenze coesistenti. Pertanto, in prima analisi il progettista deve determinare i coefficienti di attenuazione e sfasamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali esterne.


Il dimensionamento ed il posizionamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali deve essere correttamente effettuato in base all'esigenza di ridurre l'irraggiamento solare estivo, all'esigenza di assicurare la dovuta illuminazione naturale e all'esigenza di consentire lo sfruttamento dell'irraggiamento solare invernale. Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord devono essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.


È consentito l'uso di chiusure trasparenti prive di schermi solo se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente quello dello schermo. Il dimensionamento delle chiusure trasparenti deve essere tale da garantire sufficiente illuminazione. Il fattore di luce diurna non deve essere inferiore a 0,02. Sono fatti salvi i casi in cui sia già concesso l'uso di ambienti privi di aperture di illuminazione/aerazione.


Il progettista deve effettuare il calcolo della temperatura interna estiva, in assenza di impianto di climatizzazione, nel locale più esposto. A tale fine può ricorrere alla procedura semplificata riportata nelle istruzioni tecniche.


L'accensione dell'impianto di climatizzazione deve essere subordinata al verificarsi di obbiettive condizioni di mancanza di comfort all'interno degli ambienti, determinate da particolari condizioni di temperatura e umidità dell'aria interna. Per la valutazione dei parametri di comfort estivo si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni tecniche.