Art.
14 -
Copertura finanziaria.
All'attuazione
del presente decreto, fatta eccezione per le misure di
accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà
provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.