Art. 6 - Certificazione energetica degli edifici.1
Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a),
sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del
costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto
secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non
ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente
gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con
riferimento al comma 4, del locatore:
a)
a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile
superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile;
b)
a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile
fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità
immobiliari;
c)
a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità
immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso2.
A
decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione
energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata,
conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per
accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia
come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della
generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle
prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio
o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti
ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già
formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione
competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o
concessione da parte della medesima3.
A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.4
La
certificazione per gli appartamenti di un condominio può
fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a)
su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini
dotati di un impianto termico comune;
b)
sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello
stesso condominio e della stessa tipologia.
Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.5
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.6
Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.7
L'attestato
relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del
comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento
di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica
dell'edificio o dell'impianto.
L'attestato
di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza
energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e
valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e
confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è
corredato da suggerimenti in merito agli interventi più
significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento
della predetta prestazione.
Negli
edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la
cui metratura utile totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato
di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a
cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
Gli
edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi
di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero
delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al
rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di
certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di
cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei
commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo
anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
1 Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
2 Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
3 Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
4 Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
5 Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
6 Comma così sostituito dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
7 Comma così sostituito dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.