Art. 1 - Finalità e ambito di intervento.
Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.