Art.
16 - Abrogazioni
e disposizioni finali.
Sono
abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.1
Il
comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è
sostituito dal seguente:
“2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali”.2
Il
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e
può essere modificato o abrogato con i decreti di cui
all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.3
È
abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria
commercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale
n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI
attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto
1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi
di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del
valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
Gli
allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto,
sono modificati con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la
Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche
rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello
comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11.
1 Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
2 Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
3 Comma così sostituito dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.